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La Corte Ue boccia il condono fiscale sull\'Iva

La norma condannata dalla Corte Ue è quella relativa alla Finanziaria 2003 grazie alla quale gli evasori d’Iva tra il 1998 e il 2001 potevano presentare una dichiarazione e pagare una somma forfettaria, evitando così di essere perseguiti o sottoposti ad accertamenti. Il condono fiscale sull’Iva è stato, invece, bocciato dalla Corte di giustizia europea perché viola la sesta direttiva europea in materia di Iva.
Infatti, secondo i giudici del Lussemburgo, il provvedimento ha leso i principi di uguaglianza tra i contribuenti europei, poiché “nessuno Stato membro ha il diritto di sottrarsi unilateralmente all’obbligo di assoggettare all’Iva determinate categorie di operazioni”, come di fatto è successo in Italia per via del condono. Dunque la Corte ha dato ragione alla Commissione europea che, in merito alla questione, dopo aver espresso parere contrario, si è rivolta ai giudici di Lussemburgo.
Una Corte che “condanna la rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili relative all’Iva, effettuate nel corso si una serie di periodi di imposta, tramite la quale la Repubblica italiana viola gli obblighi derivanti dalla sesta direttiva Iva e l’obbligo di leale cooperazione”.
È quanto si legge nel comunicato che continua: \"la legge italiana induce fortemente i contribuenti o a dichiarare soltanto una parte del debito effettivamente dovuto o a versare una somma forfettaria invece di un importo proporzionale al fatturato realizzato, evitando in tal modo qualunque accertamento o sanzione\".
Pertanto la Corte ritiene che “Non è affatto vero quanto sostenuto dalle autorità italiane, e cioè che l\'erario grazie al condono ha potuto recuperare immediatamente e senza la necessità di avviare lunghi procedimenti giudiziari una parte dell\'Iva non dichiarata inizialmente\".
E conclude: \"La misura in questione implicante appena dopo la scadenza dei termini entro cui i soggetti passivi avrebbero dovuto pagare l\'Iva e implicante il pagamento di un importo assai modesto rispetto a quello effettivamente dovuto, consente ai soggetti passivi di sottrarsi definitivamente agli obblighi in materia Iva, perfino quando le autorità fiscali nazionali avrebbero potuto individuare le irregolarità\". Questo perché il condono è intervenuto ancora prima che i soggetti coinvolti potessero decidere se pagare o evadere l’imposta.

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