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Cassazione: professore che minaccia la bocciatura commette reato, condannabile

Minacciare un alunno di non passare l’anno è passibile di condanna. È quanto si evince da una sentenza della Cassazione con cui i giudici hanno confermato la condanna per Marcello P., di 50 anni, insegnante del liceo scientifico “Paolo Lioy” di Vicenza.
Il docente, finito sotto processo per minaccia aggravata nei confronti di una studentessa alla quale aveva detto che “non aveva più alcuna possibilità di essere promossa”, ha sostenuto che il reato non era configurabile “in quanto il tale minacciato (l’ingiusta bocciatura, poiché frutto di ‘vendetta’ nei confronti della madre della ragazza che in un’assemblea dei genitori aveva messo in discussione il posto del docente stesso) non dipendeva solo dalla sua volontà, ma dall’intero collegio dei docenti”.
Ma i giudici della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36700, sesta sezione penale, hanno bocciato la tesi del professore e confermato il verdetto di colpevolezza emesso dalla Corte di Appello di Venezia il 23 ottobre 2007. “Correttamente i giudici hanno ritenuto sussistente la minaccia grave, poiché – continua la Suprema Corte – per una studentessa la ingiusta prospettazione di una bocciatura rappresenta una delle peggiori evenienze, tale da poter configurare l’aggravante”.
Inoltre, si legge nella sentenza “l’impossibilità di realizzare il male minacciato esclude il reato solo se si tratti d’impossibilità assoluta, non quando la minaccia sia idonea ad ingenerare comunque un timore nel soggetto passivo”.
E nel caso specifico, la Cassazione sottolinea che “giustamente i giudici del merito hanno riconosciuto che la minaccia di una ingiusta bocciatura rivolta dal professore fosse idonea ad ingenerare nella studentessa forti timori, incidendo la sua libertà morale”.

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