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Buoni Pasto: nuove regole in vigore: ecco che cosa cambia

Sono tre i cambiamenti più significativi e che riguardano tutti i possessori di buoni pasto senza distinzioni: 1. possono essere raccolti fino a un massimo di 8 (finora solo uno al giorno) 2. sono utilizzabili per tutto il valore indicato (cioè non ci sarà il resto) 3. si potranno spendere in agriturismi, ittiturismi (le strutture che propongono pasti a base di pesce), nei mercatini e negli spacci aziendali. Tutto chiaro? Solo fino a un certo punto perché deve essere sciolto un nodo: per i ticket elettronici, datori di lavoro e beneficiari possono essere soggetti a controlli e con quali sanzioni? Ma il limite di 8 buoni pasto è su base quotidiana o per transazione?
Secondo la legge, sono utilizzabili i buoni pasto per l'intero valore facciale fino a 7 euro, inclusivo dell'Iva prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande. Certamente essendo strumenti che consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale, non possono essere adoperati al di fuori dell'orario di lavoro ovvero per fare la spesa al supermercato o pagare il pranzo al ristorante nei fine settimana. Per quanto riguarda gli esercizi convenzionati, i servizi sostitutivi di mensa possono essere erogati da chi svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande, cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.
Continuano a essere non cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro e non possono essere adoperati al di fuori dell'orario di lavoro ovvero per fare la spesa al supermercato o pagare il pranzo al ristorante nei fine settimana. I buoni elettronici sono tracciabili per cui eventuali usi impropri verrebbero rilevati e sanzionati. I Ticket sono consegnati dall'azienda ai lavoratori subordinati, a tempo pieno o parziale, anche se l'orario di lavoro non prevede una pausa pranzo.
Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, né quelle in mense organizzate da parte del datore di lavoro o gestite da terzi, o fino all'importo complessivo giornaliero dei buoni pasto le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti a cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.
L'eccedenza rispetto a tale cifra, al netto della quota a carico del dipendente, rientra invece nella base imponibile e dunque sarà sottoposta a tassazione. Il costo sostenuto per l'acquisto del servizio sostitutivo di mensa è si può dedurre ai fini Irap. Niente esenzione in caso di assenza per ferie, malattia o quando il vitto viene offerto tramite mensa, convenzione con esercizi pubblici o, in caso di trasferte.
Va da sé che vige il doppio divieto di vendere i buoni elettronici o di convertirli con quelli cartacei. Il datore di lavoro è tenuto distribuire un numero di buoni pasto non superiore ai giorni realmente lavorati dal dipendente. La volontà della pubblica amministrazione è di diminuire i costi anche nella gestione dei buoni pasto e soprattutto di evitare l'utilizzo improprio.

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